Con la circolare n. 71 di ieri, l’INPS ha illustrato le modalità attuative sul rilascio della Certificazione Unica 2015 e i diversi canali a disposizione dell’utenza, in continuità con quanto già previsto lo scorso anno per il CUD.
Al riguardo, si ricorda innanzitutto che l’art. 1, comma 114 della L. n. 228/2012 ha previsto, dal 2013, il rilascio del CUD, di norma, attraverso il canale telematico. Quindi, per ottemperare all’obbligo di trasmissione nei termini previsti dalla legge, l’INPS lo ha reso disponibile in modalità telematica. Il DLgs. n. 175/2014 ha poi introdotto la Certificazione Unica, volta a sostituire sia il CUD, sia le certificazioni che il sostituto d’imposta annualmente deve rilasciare ai contribuenti.
Passando alle modalità, la circolare spiega che gli utenti in possesso di PIN possono scaricare e stampare la Certificazione Unica 2015 dal sito www.inps.it:
– cliccando sul banner “Certificazione Unica 2015”, pubblicato con evidenza nella home page
– o accedendo al menu “Servizi per il cittadino” > (PIN) > Certificazione Unica 2015
– o dal menu “Elenco di tutti i servizi” > Certificazione Unica 2015.
Ai cittadini in possesso di un indirizzo di posta elettronica CEC_PAC, noto all’Istituto, la Certificazione Unica 2015 viene comunque recapitata alla casella PEC corrispondente. I cittadini che hanno indicato un indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) all’atto della richiesta del PIN sono informati via email della disponibilità della Certificazione Unica sul sito dell’Istituto.
L’INPS ha predisposto anche le seguenti modalità alternative per ottenere la Certificazione Unica 2015:
– servizio erogato dalle strutture territoriali dell’Istituto;
– postazioni informatiche self service;
– posta elettronica: per poter fruire del servizio di trasmissione telematica della Certificazione Unica, viene messo a disposizione dei cittadini titolari di indirizzo di posta elettronica certificata il seguente indirizzo richiestaCertificazioneUnica@postacert.inps.gov.it, al quale far pervenire la relativa istanza, che dovrà essere corredata di copia del documento di identità del richiedente. Si può richiedere il modello anche via posta elettronica semplice, allegando alla comunicazione istanza scansionata nella quale va indicato anche il numero di posizione della pensione presente nel cedolino ovvero, con riferimento alla prestazione temporanea percepita nell’anno di riferimento, il numero della matricola aziendale, oltre che copia del documento di identità;
– patronati, CAF, professionisti abilitati all’assistenza fiscale;
– Comuni e altre pubbliche amministrazioni abilitate;
– “Sportello Mobile”, servizio dedicato a utenti ultraottantacinquenni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione;
– pensionati residenti all’estero: possono richiedere la certificazione, fornendo i propri dati anagrafici e il numero di codice fiscale, ai seguenti numeri telefonici dedicati: 0039-06.59058000 – 0039-06.59053132, con orario 8–19 (ora italiana);
– spedizione della Certificazione Unica 2015 al domicilio del titolare: è stato attivato il numero verde 800.434320 dedicato alla richiesta di spedizione al proprio domicilio, in aggiunta ai già esistenti numeri verdi: 803 164 per i telefoni fissi e 06 164164 per i telefoni cellulari.
Certificazione Unica rilasciata anche a persona diversa dal titolare
Infine, l’INPS chiarisce che la Certificazione Unica 2015 può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare: la richiesta può infatti essere presentata sia da persona delegata, sia da parte degli eredi del soggetto titolare deceduto.
Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega, con cui si autorizza esplicitamente l’Istituto al rilascio della certificazione richiesta, e dalla fotocopia del documento di riconoscimento dell’interessato; la persona delegata dovrà, a sua volta, esibire il proprio documento di riconoscimento.
Il delegato potrà presentarsi agli sportelli con massimo due deleghe. Per le richieste della Certificazione Unica trasmessa dall’indirizzo di posta elettronica certificata CEC-PAC, l’allegazione della copia del documento di riconoscimento del delegato non è necessaria.
Nel secondo caso, l’utente deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, con la quale attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio documento di riconoscimento.
Ufficio Compliance